Art. 1.

      1. Ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli enti locali e ospedalieri, degli enti parastatali e in genere di tutti gli enti e istituti di diritto pubblico, che hanno almeno venti anni di servizio utili ai fini previdenziali, è concessa, a domanda, una anticipazione una tantum sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, di importo massimo pari al 70 per cento delle rate maturate all'atto della domanda, a carico dello Stato o degli enti previdenziali o dei fondi di previdenza, tenuti per legge o per regolamento all'erogazione delle predette indennità.